Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale imprese “non energivore e non gasivore - Studio C.D.L. Associati
Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale imprese “non energivore e non gasivore
Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale imprese “non energivore e non gasivore
17526
post-template-default,single,single-post,postid-17526,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive
 

Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale imprese “non energivore e non gasivore

Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale imprese “non energivore e non gasivore

12 Set Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale imprese “non energivore e non gasivore

 

Si fa presente che, al fine di calmierare il significativo incremento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas, il legislatore, con più Decreti, riconosce un credito d’imposta anche a favore delle imprese “non energivore e non gasivore” per il secondo e terzo trimestre 2022 da utilizzarsi entro il 31/12/2022.

Nel dettaglio:

CREDITO PER IL GAS: viene riconosciuto un credito di imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas consumato nel secondo e terzo trimestre solare dell’anno 2022 per usi diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo del gas naturale, calcolato come media riferita al primo e secondo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito ai medesimi trimestri dell’anno 2019;

CREDITO PER L’ENERGIA ELETTRICA: viene inoltre riconosciuto alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo e terzo trimestre 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo medio del primo e secondo trimestre 2022 sia aumentato più del 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito ai medesimi trimestri 2019.

Si informa che le imprese destinatarie dei crediti d’imposta di cui all’oggetto abbiano mantenuto il medesimo gestore dal 2019, sarà il gestore stesso, su richiesta dell’impresa, a comunicare le variazioni, mentre le imprese che hanno cambiato gestore di energia-gas, devono provvedere autonomamente a fare i relativi conteggi o fornirci la relativa documentazione (bollette cartacee con i consumi effettivi 2019/2022)

Le aziende che ritengono di rispettare i requisiti richiesti e non abbiano ricevuto la comunicazione (da trasmetterci tempestivamente) e non intendano procedere in autonomia, possono contattarci per i conteggi del caso e per i relativi costi di gestione.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

Studio Sartor Alberto