Lavoro autonomo occasionale – Comunicazione telematica - Studio C.D.L. Associati
Dal 28 marzo scorso è operativa la nuova piattaforma online per la comunicazione di lavoro autonomo occasionale, predisposta dal Miistero del Lavoro. Come già illustrato nella precedente circolare del 14.01.2022, si tratta di un adempimento obbligatorio e preventivo a cui sono tenuti i committenti privati che si avvalgono di questa tipologia di prestazioni. Il mancato rispetto delle norme previste comporta sanzioni amministrative fino a 2.500 euro.
Lavoro autonomo occasionale – Comunicazione telematica
17498
post-template-default,single,single-post,postid-17498,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive
 

Lavoro autonomo occasionale – Comunicazione telematica

15 Apr Lavoro autonomo occasionale – Comunicazione telematica

Spett.li Aziende

 

Dal 28 marzo scorso è operativa la nuova piattaforma online per la comunicazione di lavoro autonomo occasionale, predisposta dal Ministero del Lavoro. Come già illustrato nella precedente circolare del 18.01.2022, si tratta di un adempimento obbligatorio e preventivo a cui sono tenuti i committenti privati che si avvalgono di questa tipologia di prestazioni. Il mancato rispetto delle norme previste comporta sanzioni amministrative fino a 2.500 euro.

Fino al prossimo 30 aprile rimarrà comunque valida la procedura di comunicazione preventiva a mezzo e-mail.

Quadro normativo

Per effetto della Legge n. 215/2021, dal 21 dicembre scorso è in vigore l’obbligo, per il committente che stipula un contratto di collaborazione occasionale ex art. 2222 cod. civ., di comunicazione preventiva all’Ispettorato del Lavoro competente per territorio.

Requisiti lavoro autonomo occasionale

I requisiti caratterizzanti il lavoro autonomo occasionale oggetto del nuovo adempimento sono:

  • Autonomia, in merito a modi e tempi di svolgimento del servizio o di realizzazione dell’opera;
  • Occasionalità dell’attività svolta o realizzata;
  • Mancato inserimento nell’organizzazione dell’azienda per la quale si svolge il lavoro;
  • Assenza vincolo di subordinazione con il committente;
  • Corresponsione di un corrispettivo.

Si ricorda che dal punto di vista previdenziale, i compensi percepiti fino a 5.000 euro non sono soggetti a prelievo previdenziale. Al superamento della franchigia di euro 5.000, il prestatore dovrà iscriversi alla Gestione Separata ed esporre sulla ricevuta di pagamento il contributo previdenziale previsto (2/3 a carico del committente ed 1/3 a carico del lavoratore).

Procedura telematica di comunicazione preventiva

Per accedere alla procedura telematica di comunicazione è necessario autenticarsi nel “portale servizi.lavoro.gov.it” e cliccare sula procedura “Lavoro autonomo occasionale”. Si dovrà, quindi, scegliere “Nuova comunicazione” e compilare le seguenti sezioni del modulo:

 

Sezione 1 – Comunicazione (dati del committente)

Questa sezione dovrà contenere:

  • Codice fiscale o partita iva;
  • Denominazione;
  • Sede legale.

Sezione 2 – Lavoratore autonomo

In questa sezione si dovranno inserire:

  • Codice fiscale (se prestatori stranieri è possibile flaggare la condizione “soggetto privo di codice fiscale e riportare i dati anagrafici esteri);
  • Dati anagrafici;
  • Cittadinanza;
  • Estremi del documento di identità o del permesso di soggiorno;
  • Domicilio del prestatore.

Sezione 3 – Rapporto di lavoro

Questa sezione dovrà includere:

  • Data di inizio;
  • Durata (entro cui completare la prestazione). Si potrà scegliere alternativamente tra 7 giorni, 15 giorni e 30 giorni. Nel caso in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sulla comunicazione, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
  • Descrizione dell’attività (campo liberamente compilabile);
  • Compenso stimato (significa che il compenso effettivamente erogato potrà essere di importo superiore o inferiore a quello indicato nella comunicazione);
  • Sede di lavoro.

Sezione 4 – Dati di invio

La sezione in oggetto dovrà contenere:

  • Dati del compilatore (incluso indirizzo e-mail obbligatorio);

Una volta effettuato l’invio, nella presente sezione verranno riportati:

  • La data di trasmissione della comunicazione;
  • Il codice comunicazione e, nel caso si tratti di una modifica, il codice della comunicazione precedente.

Periodo transitorio

L’Ispettorato del lavoro, con la Nota n. 573 del 2022, ha previsto un periodo transitorio, fino al 30 aprile 2022, in cui sarà ancora possibile trasmettere la comunicazione via e-mail ordinaria allo specifico indirizzo di posta elettronica dedicato dall’Ispettorato del Lavoro competente per territorio.

 

Il committente indicherà direttamente nel corpo dell’e-mail:

  • Dati del committente e del prestatore;
  • Luogo della prestazione;
  • Sintetica descrizione dell’attività;
  • Data di inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale si concluderà l’opera o il servizio;
  • Compenso previsto.

Soggetti esclusi

Sono esclusi dall’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva:

  • Gli Enti del Terzo Settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale;
  • Le aziende di vendita diretta a domicilio;
  • I soggetti che intrattengono rapporti con il procacciatore d’affari occasionale così come le prestazioni di natura prettamente intellettuale (correttori di bozze, progettisti grafici, lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi;
  • I committenti di prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo o svolte in favore delle ASD e SSD;
  • Gli Studi Professionali non organizzati in forma di impresa;
  • Le Pubbliche Amministrazioni;
  • I datori di lavoro domestico;
  • Le organizzazioni sindacali e associazioni datoriali;
  • I partiti politici;
  • Le Organizzazioni culturali, religiose e di tendenza;
  • Le ONLUS.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

Studio Sartor Alberto

 

 

PDF Comunicazione prestazioni occasionali