17 Mar Novità DL Milleproroghe n. 228/2021 – Legge n. 15/2022 G.U. 28.02.2022 n. 49
In seguito alla pubblicazione in G.U. 28.02.2022 n.49 del DL n. 228/2021 c.d. “Milleproroghe”, lo Studio ritiene utile riepilogare le novità e gli aspetti di maggior rilievo ed interesse.
- Bonus psicologo – Articolo 1 quater
A seguito delle numerose e crescenti condizioni di stress, ansia e depressione causate dall’epidemia COVID-19, è previsto un contributo di importo massimo pari a 600,00 euro a persona.
Il contributo, che sarà calcolato sulla base del modello ISEE, potrà essere utilizzato per sostenere le spese per sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti all’Albo degli psicologi (nell’elenco degli psicoterapeuti).
Il contributo non spetta ai soggetti con ISEE superiore ad euro 50.000,00.
Le modalità di presentazione della domanda, i requisiti e l’entità del contributo saranno comunicati con apposito Decreto del Ministero della Salute.
- Rateazione somme iscritte al ruolo – Articolo 2 ter
Per le rateazioni decadute prima dell’8.03.2020, è prevista la possibilità di presentare una nuova domanda di dilazione senza obbligo di provvedere al versamento delle rate scadute.
Tale possibilità è prevista per le domande presentate dall’1.01.2022 al 30.04.2022.
- Assemblee approvazione bilancio a distanza – Articolo 3, comma 1
Per le assemblee tenute entro il 31.07.2022 è prevista la proroga delle disposizioni di cui all’articolo 106, comma 7 del DL n. 18/2020 c.d. “Decreto Cura Italia”. Nello specifico è previsto che:
- Il voto può essere espresso per via elettronica o per corrispondenza;
- L’assemblea può svolgersi, anche esclusivamente, tramite mezzi di telecomunicazione a patto che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. Non è necessario che il presidente/segretario o Notaio si trovino nello stesso luogo;
- Le srl possono consentire che l’espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta/consenso espresso per iscritto.
Non è stata prevista, invece, alcuna proroga riguardo il termine di approvazione del bilancio 2021 che rimane confermata al 30.04.2021.
- Riduzione capitale sociale per perdite – Articolo 3, comma 1-ter
È stata estesa anche alle perdite dell’esercizio in corso al 31.12.2021, la previsione per la quale non sono applicabili le disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale.
- Sospensione ammortamenti – Articolo 3, comma 5-quinquiesdecies
Anche per l’esercizio 2021 è prevista la possibilità di sospendere l’imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.
Tale possibilità è prevista per tutti i soggetti senza alcun vincolo relativo al comportamento tenuto nell’esercizio precedente.
- Limite pagamenti in contante – Articolo 3, comma 6-septies
È stata posticipata all’1.01.2023 la riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia massima prevista per i pagamenti in denaro contante.
- Credito d’imposta investimenti in beni strumentali – Articolo 3 quater
Il termine entro il quale è possibile effettuare investimenti in beni strumentali “generici” e beni “Industria 4.0” è stato prorogato dal 30.06.2022 al 31.12.2022, a condizione che l’ordine sia accettato dal fornitore e sia stato versato un acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2021.
- Detrazione spese per attestazioni/asseverazioni/visto di conformità – Articolo 3 sexies
Anche per le spese di asseverazione della congruità delle spese di apposizione del visto di conformità sostenute tra il 12.11.2021 ed il 31.12.2021 è riconosciuta la detraibilità nella stessa misura prevista per gli interventi eseguiti.
Inoltre, anche nel periodo compreso tra il 12.11.2021 ed il 31.12.2021 è possibile applicare la semplificazione introdotta dalla Finanziaria 2022 che esclude dai nuovi obblighi gli interventi di “edilizia libera” e quelli di importo complessivo non superiore ad euro 10.000, con esclusione degli interventi rientranti nel c.d. “bonus facciate”.
- Sospensione termini agevolazioni “prima casa” – Articolo 3, comma 5-septies
Sono sospesi, per il periodo 23.02.2020 – 31.03.2022, i termini di:
- 18 mesi (dall’acquisto dell’immobile) entro i quali l’acquirente della “prima casa” deve trasferire la propria residenza nel comune dove è sito l’immobile;
- 1 anno (dalla cessione dell’immobile) entro cui il soggetto che ha ceduto la “prima casa” acquistata con le agevolazioni in esame, deve acquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale;
- 1 anno (dall’acquisto della nuova “prima casa”) entro cui il soggetto deve cedere l’abitazione già posseduta per non decadere dalle agevolazioni.
La sospensione riguarda anche il termine di 1 anno per il riconoscimento del credito d’imposta ex art. 7 L. n. 448/98 a favore del soggetto che ha ceduto l’abitazione principale acquistata con le agevolazioni “prima casa” ed ha acquistato un altro immobile “prima casa”.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.
Studio Sartor Alberto