03 Feb Novità Finanziaria 2022 – Legge n. 234/2021 G.U. 31.12.2021 n. 310
In seguito alla pubblicazione in G.U. 31.12.2021 n.310 della Finanziaria 2022 L. 234/2021, lo Studio ritiene utile ed altresì opportuno riepilogare le novità e gli aspetti di maggior rilievo ed interesse.
Tassazione Irpef – commi 2 – 4
Allo scopo di ridurre la pressione fiscale sui redditi delle persone fisiche, vengono apportate numerose variazioni agli articoli 11 e 13 del Tuir (Dpr 917/1986) e nonché al Dl 3/2020: sono riorganizzati gli scaglioni e le aliquote di tassazione, ora ridotte a quattro (23, 25, 35 e 43%), rimodulate le detrazioni per tipologia di reddito posseduto, modificata la disciplina relativa al trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e alcuni assimilati (“bonus 100 euro”).
Con le modifiche all’art. 11, comma 1, TUIR, vengono rimodulati gli scaglioni di reddito e riviste le aliquote IRPEF (ora ridotte da 5 a 4), come riepilogato nella seguente tabella.
Da quanto riportato in tabella si può facilmente notare che:
- è stata eliminata l’aliquota del 41%;
- la seconda aliquota è ridotta dal 27% al 25%;
- la terza aliquota è ridotta dal 38 al 35% e alla stessa sono assoggettati i redditi fino a € 50.000 (il limite dell’aliquota al 38% risultava fissato a € 55.000);
- i redditi superiori a € 50.000 sono assoggettati al 43% (anteriormente alle modifiche tale aliquota si applicava oltre la soglia di € 75.000).
Esclusione dall’Irap – commi 8 – 9
Dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022 (Unico 2023 redditi 2022), le persone fisiche esercenti attività commerciali ovvero arti o professioni non saranno più tenute al pagamento dell’IRAP. Per ristorare le regioni e le province autonome delle conseguenti minori entrate, è istituito un apposito fondo, con dotazione annua di oltre 192 milioni di euro.
Disciplina del patent box – commi 10 -11
Sono apportate alcune variazioni alle novità introdotte dal Dl 146/2021: la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo relativi a beni immateriali giuridicamente tutelabili è elevata dal 90 al 110%; si ridimensiona l’ambito applicativo dell’agevolazione, (ora riservata a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli), con l’esclusione, quindi, di marchi d’impresa e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico; cambia la decorrenza delle nuove norme (non più il 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del Dl 146), ora applicabili alle opzioni esercitate per il periodo d’imposta in corso al momento della loro entrata in vigore (2021) e per quelli successivi; viene consentito, per tutta la durata dell’opzione, di fruire sia del nuovo patent box sia del credito d’imposta per le spese di R&S; viene modificato il meccanismo di passaggio dalla precedente disciplina (opzione non più esercitabile a partire dal periodo d’imposta 2021) alla nuova, in maniera tale da non costringere al transito automatico in quest’ultima chi aveva optato per il “vecchio” patent box (riferito ad anni antecedenti il 2021); è introdotto un meccanismo di “recapture” tramite cui, se le spese agevolabili sono sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali oggetto di patent box, la maggiorazione del 110% è fruibile a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione ottiene un titolo di privativa industriale e non è applicabile alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione ottiene il titolo.
Certificazioni digitali – comma 24
E’ stata confermata anche per l’anno 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria, per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica.
Superbonus – comma 28
La disciplina della detrazione del 110% (articolo 119, Dl 34/2020) ha subito numerose modifiche relativamente alle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e misure antisismiche sugli edifici (c.d. “interventi trainanti”) e, se eseguiti congiuntamente (“interventi trainati”), per l’efficientamento energetico, l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, l’installazione di impianti solari fotovoltaici:
- per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, il beneficio, da ripartire in quattro;
- quote annuali di pari importo, spetta ancora nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024 e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
La proroga vale anche per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri; per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari (villette) da persone fisiche, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che al 30 giugno siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo per gli interventi effettuati dagli Iacp (ed enti con le stesse finalità sociali) su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, ovvero dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili assegnati in godimento ai propri soci.
La detrazione del 110% è confermata per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, a condizione che, al 30 giugno 2023, siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo; la proroga del superbonus riguarda anche i c.d. “interventi trainati” eseguiti congiuntamente a quelli c.d. “trainanti”; il visto di conformità (già necessario in caso di utilizzo del superbonus mediante cessione del credito o sconto in fattura) diventa necessario anche nell’ipotesi di fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi, tranne quando questa è presentata direttamente dal contribuente, sfruttando la precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.
Cessione del credito o sconto in fattura – commi 29 -30
La possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del corrispondente credito d’imposta, in luogo della detrazione fiscale in dichiarazione, è stata estesa fino al 31 dicembre 2025, relativamente alle spese agevolabili con il superbonus (interventi trainanti e trainati).
Estesa, invece, fino all’anno 2024, per le altre agevolazioni edilizie, tra cui anche il bonus per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune, nonché la nuova detrazione del 75% per il superamento delle barriere architettoniche (comma 42).
Al contrario, il bonus mobili ed il bonus colonnine “ordinario” (non trainato dal superbonus), rimangono esclusi dal meccanismo dello sconto in fattura o della cessione del credito.
E’ stato introdotto l’obbligo del visto di conformità anche nel caso si opti per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in relazione a lavori edilizi diversi da quelli ammessi al superbonus nonché l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi; ne sono esclusi gli interventi di “edilizia libera” e quelli di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, tranne gli interventi relativi al bonus facciate.
Tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni.
Ecobonus, bonus ristrutturazioni, sisma bonus, bonus mobili – comma 37
Sono state prorogate al 31 dicembre 2024 le detrazioni: per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (“ecobonus” ordinario del 50 o del 65% a seconda del tipo di lavoro ed “ecobonus parti comuni” del 70-75% ovvero dell’80-85% in caso di opere finalizzate anche alla riduzione del rischio sismico) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (“bonus ristrutturazioni” del 50% su una spesa massima di 98mila euro per unità immobiliare) per l’adozione di misure antisismiche e l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici (“sisma bonus” in tutte le sue diverse declinazioni, 50%, 70-80%, 75-85%, incluso quello spettante a chi acquista immobili nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici) per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione, iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto (“bonus mobili” del 50% su un ammontare complessivo non superiore a 10mila euro per il 2022 e a 5mila euro per gli anni 2023 e 2024).
Bonus verde – comma 38
È stata prorogata fino al 2024 la detrazione del 36% delle spese sostenute, con un limite di spesa annuale pari a 5mila euro per appartamento, per la “sistemazione a verde” di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, di pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi nonché per realizzare coperture a verde e giardini pensili. Spetta anche per gli interventi sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, nel tetto di 5mila euro per unità abitativa.
Bonus facciate – comma 39
La detrazione in oggetto è stata estesa anche al 2022, ma contestualmente ridotta dal 90 al 60%, per le spese relative a interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B.
Eliminazione delle barriere architettoniche – comma 42
Viene introdotta una nuova detrazione Irpef, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, riguardante le spese sostenute nel corso del2022 relative ad interventi finalizzati al superamento ed all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Anche in questo caso è possibile optare, alternativamente alla fruizione della detrazione in dichiarazione, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Il bonus è pari al 75% delle spese sostenute fino a un importo massimo compreso tra 30mila e 50mila euro, variabile a seconda dell’edificio su cui sono eseguiti i lavori.
Credito d’imposta beni strumentali – comma 44
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi è stato ridimensionato e prorogato per ulteriori tre anni (fino al 2025).
Per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 acquisiti dal 2023 al 2025, il bonus sarà pari:
- al 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- al 10% del costo, per la quota oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
- al 5% del costo, per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili, fissato a 20 milioni.
Per i beni immateriali, invece, (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0, la misura del credito è confermata al 20% per il 2023, mentre scenderà al 15% nel 2024 e scenderà al 10% nel 2025.
Bonus ricerca e sviluppo – comma 45
Prorogati e rimodulati, con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati in funzione del tipo di investimento, i crediti d’imposta di seguito specificati.
Attività di ricerca e sviluppo:
- nel 2022 è pari al 20%, con limite di credito fissato a 4 milioni di euro;
- dal 2023 e fino al 2031 scende al 10%, nel limite annuale di 5 milioni di euro).
Attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica:
- fino al 2023 è pari al 10%;
- negli anni 2024 e 2025 scende al 5%, con limite annuale, unico, di 2 milioni di euro.
Altre attività innovative per obiettivi di transizione ecologica o innovazione digitale 4.0:
- nel 2022 è pari al 15%, con limite di 2 milioni di euro;
- nel 2023 scende al 10%, con limite di 4 milioni di euro;
- negli anni 2024 e 2025 ulteriormente ridotto al 5%, sempre con limite annuale di 4 milioni di euro.
Sabatini–Ter – commi 47 – 48
É confermato il ritorno della soglia di € 200.000 entro la quale è prevista l’erogazione in unica soluzione dell’agevolazione c.d. “Sabatini-ter” di cui all’art. 2, comma 4, DL n. 69/2013, consistente nell’erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.
Rimane ferma l’erogazione in più quote per importi del contributo superiori alla predetta soglia.
Sostanzialmente, re-introducendo la predetta soglia, l’erogazione del contributo in un’unica soluzione a favore delle PMI è prevista soltanto per importi non superiori a € 200.000. Prima di tale modifica il contributo era erogato in un’unica soluzione indipendentemente dall’importo del finanziamento.
Fondo garanzia PMI – commi 53 – 58
A supporto della liquidità delle piccole e medie imprese è confermata la proroga dal 31.12.2021 al 30.6.2022, dell’accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all’art. 13, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità” (Informative SEAC 9.6.2020 n. 169; 21.10.2020 n. 306; 8.1.2021, n. 6 e 3.6.2021, n. 169).
A decorrere dall’1.4.2022, per effetto della modifica apportata alla lett. a) del comma 1 del citato art. 13, la garanzia non è più concessa a titolo gratuito, bensì previo pagamento di una commissione, da versare al Fondo per la garanzia delle PMI di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), Legge n. 662/96.
Come previsto dall’art. 13, comma 1, lett. m), previa autorizzazione della Commissione UE, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% e, a decorrere dall’1.7.2021, con copertura al 90%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all’art. 106, D.Lgs. n. 385/93 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito a favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività d’impresa / arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di persone fisiche esercenti attività di cui alla Sezione K (Attività finanziarie e assicurative) della Tabella ATECO la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19.
A seguito delle modifiche apportate alla citata lett. m), dall’1.1.2022 la copertura del fondo si riduce dal 90% all’80%; mentre, dall’1.4.2022 per il rilascio della garanzia è richiesto il pagamento di una commissione da versare al Fondo per la garanzia delle PMI di cui al citato art. 2, comma 100, lett. a).
È inoltre prorogata dal 31.12.2021 al 30.6.2022 la destinazione delle risorse del predetto Fondo di garanzia, fino ad un importo massimo di € 100 milioni, all’erogazione della garanzia a favore degli enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore / enti civilmente riconosciuti.
A decorrere dall’1.7.2022, alle richieste di ammissione alla garanzia del predetto Fondo di cui al citato art. 2, comma 100, lett. a), non si applica la disciplina prevista per l’accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all’art. 13, in applicazione della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, c.d. “Temporary Framework”.
Fino al 30.6.2022 la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lett. A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’ammissione del Fondo di garanzia allegate al Decreto MISE 12.2.2019.
A decorrere dall’1.7.2022 fino al 31.12.2022, l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui al citato art. 2 è pari a € 5 milioni e la garanzia è concessa mediante applicazione del citato modello di valutazione di cui alla parte IX, lett. A. In base a tale modello, la valutazione del merito di credito ai fini dell’ammissibilità alla garanzia dei soggetti beneficiari finali, diversi dalle start-up, è effettuata tramite l’attribuzione agli stessi di una probabilità di inadempimento e il loro collocamento in una delle classi di valutazione e delle fasce di valutazione che compongono la scala di valutazione.
Incentivi per le aggregazioni tra imprese – commi 70 – 71
Viene prorogata fino al 30 giugno 2022, la disposizione per incentivare i processi di aggregazione realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda, che consente al soggetto risultante dall’operazione di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (Dta) riferite a perdite fiscali ed eccedenze Ace. La novità è l’introduzione di un nuovo tetto in valore assoluto (500 milioni di euro) alle Dta trasformabili in credito d’imposta.
Pertanto, il limite è ora rappresentato dal minore importo tra 500 milioni e il 2% della somma delle attività dei partecipanti alla fusione o alla scissione ovvero il 2% della somma delle attività oggetto di conferimento. Allo stesso tempo viene anticipata di un anno, al 31 dicembre 2021, la cessazione del “bonus aggregazioni” introdotto dal “decreto Crescita” che, per tali operazioni, ha consentito il riconoscimento fiscale gratuito dell’avviamento e del maggior valore attribuito ai beni strumentali, fino a cinque milioni di euro.
Limite crediti compensabili – comma 72
Viene ufficializzato e portato a regime, già dal 2022, il tetto di 2 milioni di euro per ciascun anno solare relativo ai crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione orizzontale tramite modello F24 (ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.
Bonus Tv – commi 480 – 485
Sono state stanziate nuove risorse per finanziare i contributi per l’acquisto di un televisore o di un decoder adatto alla ricezione del digitale terrestre di nuova generazione. Istituito un canale privilegiato per chi ha almeno 70 anni e pensione non superiore a 20mila euro annui: potrà ricevere il decoder idoneo direttamente a casa.
Caro bollette – commi 503 – 512
Vengono adottate più misure al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nelle fatture relative ai consumi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022: gli oneri generali di sistema sono azzerati per le utenze elettriche domestiche e quelle non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, e ridotti per le restanti utenze elettriche; l’Iva sul gas naturale scende al 5% indistintamente per tutte le utenze, sia per usi civili sia per usi industriali; gli oneri di sistema per il gas naturale sono ridotti per tutte le utenze, domestiche e non; è potenziato il bonus per i clienti domestici in condizione economica svantaggiata e per quelli in gravi condizioni di salute; in caso di mancato pagamento delle bollette della luce e del gas emesse tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, le società dovranno offrire al cliente un piano di rateizzazione di durata non superiore a 10 mesi, senza applicazione di interessi.
Rivalutazione dei beni e riallineamento dei valori fiscali – commi 622 – 624
È stata modificata la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa già presente nel c.d. “decreto Agosto”. Ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, del maggior valore attribuito alle attività immateriali, viene stabilito che la deduzione del maggior valore attribuito possa avvenire, per ciascun periodo d’imposta, nella misura di un cinquantesimo. Allo stesso modo, nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore, di eliminazione dal complesso produttivo, l’eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo come rideterminato, in quote costanti per il rimanente periodo di ammortamento, considerando sempre la suddivisione in cinquantesimi. Viene tuttavia concessa la possibilità di avvalersi dell’ordinario ammortamento per diciottesimi in contropartita del versamento di un’imposta sostitutiva nella misura prevista per i conferimenti d’azienda (12% sulla parte dei maggiori valori fino a 5 milioni di euro, 14% sulla parte dei maggiori valori eccedente i 5 milioni e fino a 10 milioni, 16% sulla parte eccedente i 10 milioni), al netto dell’imposta sostitutiva del 3% già versata per il riallineamento; l’importo dovrà essere versato in due rate di pari ammontare, la prima entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, la seconda entro il termine per il saldo del periodo d’imposta successivo.
Posta l’irretroattività delle norme tributarie, le novità avranno effetto a decorrere dal 2021, ovvero dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti. Chi, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, ha già versato le imposte sostitutive per quelle operazioni, può revocare la scelta, secondo le modalità che saranno stabilite da un provvedimento delle Entrate; le somme pagate potranno essere chieste a rimborso o compensate tramite modello F24.
Contributi anti Covid e controlli della Pubblica Amministrazione – comma 653
Accesso ai contributi a fondo perduto senza preventiva verifica della fedeltà fiscale. A tale forma di sostegno non si applica la norma secondo la quale, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 5mila euro, il soggetto pubblico deve controllare se il beneficiario risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle per un ammontare complessivo pari almeno a quella cifra. La disposizione, che è di interpretazione autentica e ha quindi efficacia retroattiva, era già stata introdotta dall’abrogato “decreto fiscale bis”, i cui contenuti sono stati trasfusi nella legge di bilancio.
Sospensione temporanea dell’ammortamento – comma 711
Per coloro che nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020 non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni, è estesa anche all’esercizio successivo la facoltà di non effettuare una percentuale dell’ammortamento.
Bonus acqua potabile – comma 713
Prorogato al 2023 il credito introdotto, per il biennio 2021-2022, con l’obiettivo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica. Il bonus spetta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare, finalizzati a migliorare la qualità delle acque destinate al consumo umano. È pari al 50% delle spese sostenute nel limite, per le persone fisiche non esercenti attività economica, di mille euro per immobile e, per gli altri soggetti, di 5mila euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.
Credito d’imposta impianti fonti rinnovabili – comma 812
Viene istituito un credito d’imposta per l’anno 2022, nel limite di 3 milioni di euro, per i contribuenti Irpef in relazione alle spese sostenute per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Per le modalità di accesso al beneficio verrà emesso un decreto Mef entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.
Cartelle di pagamento – comma 913
Per le cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021, nonché per quelle notificate tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo è spostato dagli ordinari 60 a 180 giorni dalla notificazione.
Microcredito – comma 914
Relativamente al c.d. “microcredito” ex art. 111, comma 1, D.Lgs. n. 385/93, ovvero i finanziamenti che i soggetti iscritti in un apposito elenco possono concedere a favore di persone fisiche, società di persone o srl semplificate ex art. 2463-bis, C.c. nonché associazioni/società cooperative:
- è elevato da € 40.000 a € 75.000 l’importo massimo concedibile, non assistito da garanzie reali (lett. a del citato comma 1);
- per effetto dell’abrogazione della lett. b) del citato comma 1, non è più necessario che i finanziamenti siano finalizzati all’avvio / sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro.
Resta confermato che i finanziamenti concessi devono essere accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.
Inoltre:
- con l’introduzione del nuovo comma 1-bis al citato art. 111, i predetti soggetti possono concedere finanziamenti alle srl senza le limitazioni di cui alla predetta lett. a) e comunque per importi non superiori a € 100.000;
- con la modifica del comma 5 dell’art. 111 il MEF, nell’ambito delle disposizioni attuative delle previsioni in esame, nel disciplinare:
- le forme tecniche dei finanziamenti, può prevedere la durata degli stessi fino a 15 anni;
- limiti oggettivi di volume delle attività, condizioni economiche applicate e ammontare massimo dei singoli finanziamenti, esclude alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale.
Malattia o infortunio del libero professionista – commi 927 – 944
Viene introdotta una specifica disciplina di sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti nelle ipotesi di malattia, infortunio, parto prematuro, interruzione di gravidanza, decesso. Le norme si applicano anche quando l’esercizio della professione avviene in forma associata o societaria, se il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci è inferiore a tre ovvero il professionista è nominativamente responsabile dello svolgimento dell’incarico professionale.
La sospensione opera solo nel caso in cui tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero, al giorno di inizio della cura domiciliare o al decesso.
Ai tributi sospesi si applicano gli interessi al tasso legale calcolati dalla scadenza originaria alla data di effettivo pagamento, da versare contestualmente. Chi beneficia della sospensione sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione, è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 a 7.750 euro e con l’arresto da sei mesi a due anni. Per ogni altra violazione della disciplina è prevista una sanzione pecuniaria da 250 a 2.500 euro. Le stesse sanzioni si applicano anche nei confronti di chi favorisce il compimento di quegli illeciti.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.
Studio Sartor Alberto