18 Gen Lavoro autonomo occasionale – obbligo di comunicazione preventiva
Con la conversione in Legge del c.d. “Decreto Fiscale” (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146) pubblicata in G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021, sono state introdotte delle rilevanti novità in materia di prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
In particolare, l’art. 13 del DL 146/2021 dispone che:
“Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.124.”
Tale obbligo interessa i rapporti di lavoro avviati dopo il 21.12.2021 o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all’11.1.2022. In particolare, per i rapporti di lavoro:
- in essere all’11.1.2022, nonché per quelli iniziati a decorrere dal 21.12.2021 e già cessati, la comunicazione va effettuata entro il 1.2022;
- avviati dal 12.1.2022 la comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.
Pertanto, alla luce di quanto sopraesposto, chi fa ricorso, nello svolgimento della propria attività, al lavoro autonomo occasionale, è tenuto a comunicare preventivamente all’Ispettorato Territoriale del Lavoro l’avvio della prestazione, tramite e-mail allo specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale.
La comunicazione dovrà riportare il contenuto minimo previsto (che alleghiamo alla presente circolare), in mancanza del quale la comunicazione viene considerata omessa, più precisamente dovranno essere indicati:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale può considerarsi compiuta l’opera. Nel caso in cui l’opera non venga compiuta nell’arco temporale indicato è necessaria una nuova comunicazione;
- ammontare del compenso, qualora stabilito al momento dell’incarico.
Oltre alla sanzione amministrativa prevista dalla norma sopra riportata, in caso di verifica, l’Ispettorato del Lavoro può adottare, verso il datore di lavoro, un provvedimento di sospensione laddove riscontri che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.
In caso di omessa / infedele comunicazione è applicabile la sanzione da euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.
Studio Sartor Alberto