24 Mar Nuove misure adottate dal Governo del 23 Marzo 2020
Il Governo ha emanato un nuovo decreto con ulteriori disposizioni attuative del DL 6/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da Coronavirus, applicabili sull’intero territorio nazionale con effetto dal 23 marzo 2020 al 3 aprile 2020.
Le nuove misure urgenti, di seguito illustrate, si applicano cumulativamente a quelle previste dal DPCM 11 marzo 2020 i cui termini di efficacia sono prorogati dal 25 marzo 2020 al 3 aprile 2020.
Sono consentite:
- le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (individuate nell’allegato 1 DPCM 11 marzo 2020), le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
- le attività indicate nell’Allegato 1 DPCM 22 marzo 2020 (si veda la tabella sotto riportata);
- le attività professionali (si raccomanda però il ricorso al lavoro agile e l’incentivazione di ferie e congedi – 1 punto 7 DPCM 11 marzo 2020);
- le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività indicate in tabella, dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia in cui è ubicata l’attività, con indicazione specifica di imprese e amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti all’attività;
- le attività che erogano servizi di pubblica utilità e servizi essenziali ( 146/90). Resta ferma la sospensione di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura così come dei servizi riguardanti l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto;
- l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari e ogni attività funzionale a fronteggiare l’emergenza;
- le attività di impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo di incidenti. Non è soggetta a comunicazione l’attività finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa e le attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive;
- le pubbliche amministrazioni, che devono però ricorrere al lavoro agile (a 87 DL 18/2020).
Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali diverse da quelle sopra elencate. Le attività produttive che sarebbero sospese possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Le imprese le cui attività sono sospese completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
È vietato a tutte le persone fisiche trasferirsi o spostarsi in un comune diverso da quello in cui si trovano, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per:
- comprovate esigenze lavorative;
- assoluta emergenza;
- motivi di salute.
Di conseguenza, non è più consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (previsto dall’art. 1 c. 1 lett. a DPCM 8 marzo 2020).
Attività consentite (contenute nell’Allegato 1 DPCM 22 marzo 2020) | Codice ATECO |
Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste | 82.99.2 |
Alberghi e strutture simili | 55.1 |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria | 84 |
Assistenza sanitaria | 86 |
Assistenza sociale non residenziale | 88 |
Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi e analisi tecniche | 71 |
Attività dei call center | 82.20.00 |
Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e gas naturale | 09.1 |
Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale | 70 |
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico | 97 |
Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi | 82.92 |
Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali | 94 |
Attività di pulizia e disinfestazione | 81.2 |
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali | 38 |
Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti | 39 |
Attività finanziarie e assicurative | K (da 64 a 66) |
Attività legali e contabili | 69 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 74 |
Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali | 01 |
Commercio all’ingrosso di altri mezzi e attrezzature da trasporto | 46.69.19 |
Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici | 46.69.94 |
Commercio all’ingrosso di libri, riviste e giornali | 46.49.2 |
Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori | 46.61 |
Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi | 46.2 |
Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco | 46.3 |
Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici | 46.46 |
Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento | 46.71 |
Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico | 46.69.91 |
Commercio di parti e accessori di autoveicoli | 45.3 |
Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro | 14.12.00 |
Estrazione di carbone | 05 |
Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale | 06 |
Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali | 13.96.20 |
Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromediali ed elettroterapeutiche | 26.6 |
Fabbricazione di articoli in gomma | 22.1 |
Fabbricazione di articoli in materie plastiche | 22.2 |
Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza | 32.99.1 |
Fabbricazione di carta | 17 |
Fabbricazione di casse funebri | 32.99.4 |
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 19 |
Fabbricazione di imballaggi in legno | 16.24.20 |
Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura | 28.3 |
Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori) | 28.93 |
Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) | 28.95.00 |
Fabbricazione di macchine per l’industria delle plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) | 28.96 |
Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità | 27.1 |
Fabbricazione di prodotti chimici | 20 |
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 21 |
Fabbricazione di spago, corde, funi e reti | 13.94 |
Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche | 32.50 |
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali maniere (esclusi gli articoli da abbigliamento) | 13.95 |
Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia | 23.19.10 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 35 |
Gestione delle reti fognarie | 37 |
Industrie alimentari | 10 |
Industria delle bevande | 11 |
Ingegneria civile | 42 |
Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni | 43.2 |
Istruzione | 85 |
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti | 52 |
Manutenzione e riparazione di autoveicoli | 45.2 |
Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori | 45.4 |
Pesca e acquacoltura | 03 |
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua | 36 |
Ricerca scientifica e sviluppo | 72 |
Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa | 95.22.01 |
Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni | 95.12.09 |
Riparazione e manutenzione di computer e periferiche | 95.11.00 |
Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari | 95.12.01 |
Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature | 33 |
Servizi connessi al sistema di vigilanza | 80.02 |
Servizi di assistenza sociale residenziale | 87 |
Servizi di informazione e comunicazione | j (da 58 a 63) |
Servizi di vigilanza privata | 80.01 |
Servizi postali e attività di corriere | 53 |
Servizi veterinari | 75 |
Stampa e riproduzione di supporti registrati | 18 |
Trasporto aereo | 51 |
Trasporto marittimo e per vie d’acqua | 50 |
Trasporto terrestre e mediante condotte | 49 |
Sospensione versamenti: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’AE ha chiarito che l’elenco contenuto nella Ris. AE 18 marzo 2020 n. 12/E dei codici ATECO delle attività economiche esercitate dai soggetti che possono fruire della sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, nonché della sospensione dei termini di versamento dell’IVA in scadenza a marzo 2020, ha valore indicativo e non esaustivo.
Infatti, ad esempio, tra i soggetti che possono fruire della sospensione rientrano anche i seguenti codici ATECO.
Attività | Codice ATECO |
Magazzini di custodia e deposito per conto terzi | 52.10.10 |
Magazzini frigoriferi per conto terzi | 52.10.20 |
Gestione di centri di movimentazione merci (interporti) | 52.21.40 |
Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d’acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione | 52.22.01 |
Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua | 52.22.09 |
Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali | 52.29.10 |
Intermediari dei trasporti | 52.29.21 |
Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci | 52.29.22 |
Movimento merci relativo a trasporti aerei | 52.24.10 |
Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali | 52.24.20 |
Movimento merci relativo a trasporti ferroviari | 52.24.30 |
Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri | 52.24.40 |
Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale | 53.20.00 |
Sospensione dei termini e trattazione delle istanze di interpello
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini previsto dal Decreto “Cura Italia”.
Le norme dispongono la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio del 2020 dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello presentate dai contribuenti, comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa. Per quanto concerne la sospensione dei termini delle istanze di interpello, si tratta, in particolare, di quelle riguardanti:
- l’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse e la corretta qualificazione della fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le procedure di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale;
- la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;
- l’applicabilità della disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie;
- la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario.
La disposizione, inoltre, riguarda anche le istanze di interpello presentate dai contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo e le istanze di interpello sui nuovi investimenti. Sempre per il periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, inoltre, è prevista la sospensione del termine per la regolarizzazione delle istanze di interpello sopra menzionate.
Per tutte le istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione i termini per la notifica della risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché di quello previsto per la relativa regolarizzazione, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione (ossia, 1° giugno 2020).
Durante il periodo di sospensione dei termini delle istanze di interpello, le strutture competenti dell’Agenzia delle Entrate, compatibilmente con la situazione emergenziale in corso e previa adozione delle opportune misure organizzative, potranno inviare richieste di regolarizzazione o di documentazione integrativa, fornire pareri ai contribuenti o svolgere le interlocuzioni formali. La Circ. AE precisa anche l’inibizione della formazione del silenzio assenso in tutto l’arco temporale in cui opera la sospensione.
Interpelli e richieste di consulenza giuridica possono essere presentati esclusivamente per via telematica tramite Pec, oppure – per i non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato – tramite invio alla cartella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it
Sospensione termini di pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi
L’AE ha fornito indicazioni riguardanti la sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti in relazione alla notifica di avvisi di accertamento esecutivi (art. 29 DL 78/2010).
Il Decreto “Cura Italia” ha disposto la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 del termine per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie (art. 83 c. 2 DL 18/2020).
Ne consegue anche la sospensione del termine per il versamento degli importi recati dall’avviso di accertamento esecutivi dovuti:
- in sede di acquiescenza all’atto (art. 15 D.Lgs. 218/97);
- in caso di impugnazione (ricorso in Commissione tributaria), a titolo di versamento provvisorio in pendenza di giudizio.
Pertanto, per gli avvisi di accertamento esecutivi, il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo, resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal 16 aprile.
Esempio
Per un atto notificato il 10 febbraio, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprende a decorrere dal 16 aprile, per poi scadere il 18 maggio
La sospensione del termine per la proposizione del ricorso, fra l’altro, rileva anche in relazione al decorso del termine per la formulazione dell’istanza di accertamento con adesione che può essere formulata “anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi la commissione tributaria provinciale” e dell’ulteriore termine di novanta giorni previsto per la proposizione del ricorso a seguito della presentazione dell’istanza (art. 6 c. 2 D.Lgs. 218/97).
Inoltre, per gli avvisi notificati nel predetto intervallo temporale, l’inizio del decorso del termine per ricorrere, nonché del termine per il pagamento è differito alla fine del periodo di sospensione.
Esempio
Per un atto notificato il 10 marzo, il termine ordinario di sessanta giorni per la presentazione del ricorso e per il pagamento decorre dal 16 aprile
Le Entrate hanno chiarito da ultimo che la sospensione riguardante i termini dei versamenti “scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del DL 31 maggio 2010, n. 78” (art. 68 DL 18/2020), si applica solo ai versamenti dovuti dal contribuente relativamente ai carichi per i quali si è avvalso del pagamento dilazionato.
Credito d’imposta per botteghe e negozi, pronto il codice tributo
Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Il credito è fruibile esclusivamente in compensazione (art. 17 D.Lgs. 241/97), utilizzando, a partire dal 25 marzo, il codice tributo:
“6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – art. 65 DL 18/2020”.
Sono escluse dal credito d’imposta le attività identificate come essenziali (Allegati 1 e 2 DPCM 11 marzo 2020), per le quali non è stata sospesa l’attività. In particolare:
Commercio al dettaglio:
- in ipermercati
- in supermercati
- in discount di alimentari
- in minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- di prodotti surgelati
- in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- di articoli igienico-sanitari
- di articoli per l’illuminazione
- di giornali, riviste e periodici Farmacie
- in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
- di piccoli animali domestici
- di materiale per ottica e fotografia
- di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- effettuato per mezzo di distributori automatici
Servizi per la persona:
- lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- attività delle lavanderie industriali
- altre lavanderie, tintorie
- servizi di pompe funebri e attività connesse
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti
Studio C.D.L. associati di Sartor Alberto e Trivellato Patrizia