ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI DIMISSIONI - Studio C.D.L. Associati
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ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI DIMISSIONI

25 Ott ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI DIMISSIONI

Si informano i Signori Clienti che l’Inps, con il messaggio 20 settembre 2016, n. 3755, ha fornito importanti precisazioni relative alla decorrenza da attribuire ai trattamenti pensionistici in caso di dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro da effettuarsi telematicamente (D.M. 15 dicembre 2015, attuativo dell’articolo 26, comma 3, D.Lgs. 151/2015).
In particolare l’Istituto previdenziale ricorda come, a seguito della risposta data dal Ministero del lavoro con la Faq n. 18 pubblicata sul sito cliclavoro.gov.it, la data di decorrenza delle dimissioni corrisponda al giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro.
Pertanto, ai fini della determinazione della decorrenza dei trattamenti pensionistici, la data di cessazione del rapporto di lavoro dipendente coincide con la data dell’ultimo giorno di lavoro, ovvero con il giorno precedente a quello indicato nella sezione del modulo “Data di decorrenza delle dimissioni /risoluzione consensuale”.
Sempre in materia di recesso da parte del dipendente, l’articolo 5, comma 3, D.Lgs. n. 185/2016 (G.U. 7 ottobre 2016, n. 235), in vigore a decorrere dal giorno 8 ottobre 2016, ha modificato l’articolo 26, D.Lgs. 151/2015, prevedendo:
 l’esclusione dall’obbligo delle dimissioni telematiche per i dipendenti della P.A.;
 l’inclusione tra i soggetti autorizzati alla trasmissione delle dimissioni telematiche dei consulenti del lavoro e delle sedi territoriali degli Ispettorati del lavoro. Sul punto si attendono ancora, per quanto riguarda i consulenti del lavoro, le istruzioni operative che rendano effettiva tale possibilità.
Infine si ricorda che continuano ad essere emanate nuove Faq in materia di dimissioni sul sito cliclavoro.gov.it: in data 22 settembre 2016 è stato chiarito che il recesso dell’apprendista al termine del periodo di apprendistato di cui all’articolo 42, comma 4, D.Lgs. 81/2015 deve essere manifestato attraverso la procedura telematica, in quanto si tratta di un rapporto di lavoro subordinato, il quale, ove le parti non recedano dal medesimo, “prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”, così come espressamente stabilito dall’articolo 42, comma 4, D.Lgs. 81/2015.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio C.D.L. associati di Sartor Alberto e Trivellato Patrizia