01 Dic Aumento soglia di esenzione fringe benefit concessi ai dipendenti – D.L. n. 176 del 18/11/2022
Il Decreto Aiuti – Quater, D.L. n. 176/2022, ha esteso il limite di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei fringe benefit, per l’anno 2022, a € 3.000,00.
In particolare, esclusivamente per l’anno d’imposta 2022, la disciplina dell’art. 51, comma 3, del testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) prevede che:
✓ Sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
✓ La soglia di esenzione da tassazione delle erogazioni liberali di beni e servizi ai lavoratori dipendenti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi per il pagamento delle utenze domestiche passa da euro 582,23 ad euro 3.000,00.
Si ricorda che, agli euro 3.000,00 di fringe benefit, potranno essere aggiunti gli euro 200,00 di bonus carburante previsti dal DL 21/2022.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Studio Sartor Alberto