25 Gen Proroga della validità dei permessi di soggiorno
Il Decreto che proroga lo stato di emergenza per fronteggiare la pandemia da Covid-19, ha tra l’altro previsto che i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi (art. 103, c. 2 quater e 2 quinquies DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) conservano la loro validità fino al 30 aprile 2021.
Sono prorogati fino a tale data anche:
– i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
– le autorizzazioni che conferiscono agli stranieri il diritto a soggiornare, rilasciate dall’autorità di uno Stato membro dell’UE e valide per il soggiorno in Italia (art. 5, c. 7, D.Lgs. 286/98);
– i documenti di viaggio rilasciati dalla questura (art. 24 D.Lgs. 251/2007);
– la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale (art. 24, c. 2, D.Lgs. 286/98), per il ricongiungimento familiare e per ipotesi particolari quali, ad esempio, ricerca, blue card e trasferimenti infrasocietari (artt. 24, c. 2 e 27-29 bis D.Lgs. 286/98).
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Sartor Alberto