06 Mag BANDO PER L’ACCESSO AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Gentili clienti,
il Decreto Legge n. 18 del 17-03-2020 ha previsto all’articolo 43, comma 1, che “allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell’emergenza sanitaria coronavirus, l’INAIL provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale”.
Dal 11 Maggio 2020 sarà possibile partecipare al Bando per accedere al rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei predetti dispositivi e strumenti di protezione individuale.
Le risorse disponibili per il riconoscimento dei rimborsi previsti dal presente Bando sono pari, ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del decreto Cura Italia, a euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni/00), comprensivi degli oneri di gestione e fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi.
SOGGETTI BENEFICIARI
beneficiare del rimborso previsto dal presente Bando tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che, alla data di presentazione della domanda di rimborso di cui sopra sono in possesso dei seguenti requisiti:
- sono regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese
- hanno la sede principale o secondaria sul territorio nazionale
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili al rimborso di cui al presente Bando le spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di DPI le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. A tal fine, sono ammissibili le seguenti tipologie:
- mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3
- guanti in lattice, in vinile e in nitrile
- dispositivi per protezione oculare;
- indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
- calzari e/o sovrascarpe;
- cuffie e/o copricapi;
- dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
- detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.
Ai fini dell’accesso al rimborso, le spese di cui al precedente punto devono:
- essere sostenute nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso. A tal fine, rileva la data di emissione delle fatture oggetto di richiesta di rimborso;
- essere connesse a fatture pagate alla data dell’invio della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura;
- essere non inferiori a euro 500,00 (cinquecento/00);
- non essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo.
Non sono ammissibili a rimborso gli importi delle fatture relativi a imposte e tasse, ivi compresa l’IVA.
Fermo restando il possesso di tutti i requisiti di ammissibilità, le fatture costituenti acconto sulle forniture di DPI sono ammissibili solo a condizione che l’impresa presenti, nella domanda di rimborso, anche la fattura riguardante il saldo della fornitura.
RIMBORSO CONCEDIBILE
Il rimborso è concesso nella misura del 100 percento delle spese ammissibili nel limite massimo di euro 500,00 per ciascun addetto dell’impresa cui sono destinati i DPI e, comunque, fino a un importo massimo per impresa di euro 150.000,00.
L’impresa è tenuta a dichiarare a tal fine, nella domanda di rimborso, il numero degli addetti a cui è riferibile l’acquisto di DPI.
TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di rimborso devono essere presentate in modalità telematica, secondo una sequenza temporale articolata nelle seguenti tre fasi:
FASE 1 – PRENOTAZIONE DEL RIMBORSO
In questa fase, le imprese interessate devono inviare, attraverso lo sportello informatico, una prenotazione del rimborso dal 11 maggio 2020 ed entro il 18 maggio 2020.
Le informazioni necessarie per poter procedere a finalizzare la prenotazione del rimborso sono le seguenti:
– codice fiscale dell’impresa proponente;
– codice fiscale del legale rappresentante, ovvero del titolare dell’impresa proponente o della persona giuridica in caso di impresa proponente amministrata da soggetti diversi dalle persone fisiche;
– importo da rimborsare.
Al termine della procedura di prenotazione, verrà registrato la data e l’orario di arrivo della prenotazione, nonché il relativo codice identificativo.
FASE 2 – PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO CRONOLOGICO DELLE PRENOTAZIONI DEL RIMBORSO
Entro tre giorni dal termine finale per l’invio della prenotazione del rimborso verrà pubblicato l’elenco di tutte le prenotazioni correttamente inoltrate dalle imprese nell’ambito della fase 1, ordinate secondo il criterio cronologico definito sulla base dell’orario di arrivo della richiesta.
Sulla base del predetto ordine cronologico di arrivo, sono collocate in posizione utile per l’ammissibilità a presentare domanda di rimborso un numero di prenotazioni che, complessivamente, prevedono l’erogazione di un contributo per un importo pari alle risorse finanziarie disponibili.
I soli soggetti la cui prenotazione è collocata in posizione utile per l’ammissibilità a presentare domanda di rimborso sono ammessi a procedere alla compilazione della domanda di rimborso, secondo i termini e le modalità di cui alla fase 3.
FASE 3 – COMPILAZIONE E ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI RIMBORSO
Le imprese la cui prenotazione risulta collocata, nell’elenco di cui alla fase 2, in posizione utile devono compilare la domanda di rimborso attraverso la procedura informatica a partire dalle ore 10.00 del giorno 26 maggio 2020 ed entro le ore 17.00 del giorno 11 giugno 2020.
Ai soli fini dei controlli, alla predetta domanda deve essere allegata la documentazione di spesa, consistente nelle fatture relative agli acquisti di DPI e relative evidenze di pagamento.
L’accesso alla procedura legale rappresentante/titolare dell’impresa proponente, come risultante dal Registro delle imprese prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi (se non è in possesso prima di procedere con la fase 1 bisogna assolutamente richiederla).
Ai fini della gestione del procedimento connesso alla trasmissione della domanda di rimborso, è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e registrata nel Registro delle imprese, come previsto dalle norme vigenti in materia (prima di procedere con la fase 1 bisogna verificare se al Registro delle imprese è stata comunicata la pec corretta e, nel caso contrario, di provvedere alla correzione).
L’iter di presentazione della domanda di rimborso è articolato nelle seguenti fasi:
- accesso alla procedura informatica;
- immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati;
- generazione del modulo di domanda in formato “pdf”, contenente le informazioni e i dati forniti dal proponente, e apposizione della firma digitale;
- caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio di un’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, con indicazione della data e dell’ora di presentazione.
Nel caso in cui il proponente non risulti possedere, sulla base delle informazioni del Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti di accesso al rimborso, ovvero risulti inattivo, la procedura informatica non consentirà il completamento dell’iter di presentazione della domanda.
L’Agenzia, entro 10 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, pubblica il provvedimento cumulativo di ammissione al rimborso.
EROGAZIONE DEL RIMBORSO
Successivamente all’adozione del provvedimento di ammissione al rimborso, l’Agenzia procede all’erogazione dello stesso sul conto corrente indicato dall’impresa nella domanda di rimborso.
CONTROLLI
L’Agenzia, successivamente all’erogazione del rimborso, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di imprese, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dalle stesse in sede di richiesta di rimborso, la rispondenza delle fatture e il regolare pagamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente Bando, nonché il rispetto degli obblighi specifici connessi all’ammissione e all’erogazione del rimborso o indicati nel provvedimento di ammissione al rimborso. Nel caso di esito negativo dei controlli, l’Agenzia procede, previa apposita comunicazione, alla revoca del rimborso.
DISPOSIZIONI FINALI
Le comunicazioni inerenti il procedimento di cui al presente Bando sono trasmesse dall’Agenzia esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo dell’impresa come risultante da Registro delle imprese.
Nel casso foste interessati a partecipare al Bando lo Studio è disponibile per l’assistenza previa sottoscrizione dell’incarico.
Cordiali saluti
Studio C.D.L. Associati di Sartor Alberto e Trivellato Patrizia