14 Apr SOSPENSIONE VERSAMENTI F24 APRILE / MAGGIO 2020
RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI SCADUTI IL 16.3.2020
Il c.d. “Decreto Cura Italia” aveva concesso il differimento al 20.3.2020 del termine dei versamenti in scadenza il 16.3.2020. Ora il Decreto in esame differisce ulteriormente detto termine al 16.4.2020.
Tale disposizione opera a favore di tutti i soggetti, a prescindere dalla natura giuridica (lavoratori autonomi, ditte individuali, società di capitali / di persone, enti commerciali e non commerciali) dalla tipologia di attività e dalla dimensione.
Di conseguenza possono essere effettuati entro il 16.4.2020 i versamenti scaduti il 16.3 (e prorogati al 20.3) relativi a:
- IVA mese di febbraio e saldo IVA 2019, in un’unica soluzione o in forma rateale;
- ISI e IVA forfetaria dovute per il 2020 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento;
- ritenute d’acconto operate a febbraio su redditi di lavoro dipendente e assimilati / redditi di lavoro autonomo, da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera, su provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, per contratti di associazione in partecipazione, ecc.;
- tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali;
- contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio, nonché contributi dovuti alla Gestione separata INPS, compresi i contributi / premi INAIL.
SOSPENSIONE VERSAMENTI APRILE/MAGGIO
Sospensione per soggetti con riduzione del fatturato / corrispettivi
A favore dei soggetti:
- esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- con ricavi / compensi non superiori a € 50 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 4.2020, ossia in generale nel 2019
è prevista la sospensione dei versamenti “in autoliquidazione” in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%:
- nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;
- nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.
La sospensione riguarda i versamenti relativi a:
- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente / assimilato e alle trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.
N.B.! |
La sospensione in esame interessa tutti i contributi previdenziali e pertanto, con particolare riferimento a quelli in scadenza nel mese di maggio, la stessa riguarda, oltre ai contributi relativi ai dipendenti per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile e ai contributi alla Gestione separata INPS, anche la prima rata fissa per il 2020 dei contributi dovuta dai commercianti – artigiani iscritti alla Gestione IVS. Dovrà essere chiarito se tale sospensione interessa anche i contributi Enasarco relativi al primo trimestre. |
I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:
- in unica soluzione entro il 30.6.2020;
ovvero
- in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.
N.B.! |
Le imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni possono usufruire della predetta sospensione se la riduzione di fatturato / corrispettivi di marzo / aprile 2020 è almeno pari al 50% rispetto a quelli del mese di marzo / aprile 2019. |
Soggetti con ricavi / compensi 2019 non superiori € 50 milioni |
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Condizione | Sospensione versamenti
(IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato / premi INAIL) |
Ripresa versamenti |
Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 almeno pari al 33% rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019 | in scadenza nel mese di aprile 2020 | 30.6.2020
(unica soluzione / prima rata) |
Riduzione fatturato / corrispettivi di aprile 2020 almeno pari al 33% rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019 | in scadenza nel mese di maggio 2020 |
Soggetti con ricavi / compensi 2019 superiori € 50 milioni |
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Condizione | Sospensione versamenti
(IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato / premi INAIL) |
Ripresa versamenti |
Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 almeno pari al 50% rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019 | in scadenza nel mese di aprile 2020 | 30.6.2020
(unica soluzione / prima rata) |
Riduzione fatturato / corrispettivi di aprile 2020 almeno pari al 50% rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019 | in scadenza nel mese di maggio 2020 |
Soggetti con inizio attività dall’1.4.2019 / enti non commerciali
La predetta sospensione dei versamenti “in autoliquidazione” in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi a:
- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente / assimilato e alle trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL
opera anche a favore dei soggetti:
- esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- che hanno iniziato la predetta attività dall’1.4.2019.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:
- in unica soluzione entro il 30.6.2020;
ovvero
- in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.
N.B.! |
La sospensione in esame è altresì applicabile, limitatamente alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati e ai contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL, a favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa. |
Soggetti delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza
A favore dei soggetti esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo:
- con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza;
- che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020;
opera la sospensione dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio, a prescindere dal volume dei ricavi / compensi 2019.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:
- in unica soluzione entro il 30.6.2020;
ovvero
- in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.
Sospensione versamenti per specifici soggetti
Con riferimento ai soggetti esercenti specifiche attività, individuati:
- dall’art. 8, DL n. 9/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator);
- dall’art. 61, DL n. 18/2020 (ad esempio, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine e centri natatori / soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi / soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse / corsi, fiere ed eventi / attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, ecc.);
il DL n. 23/2020 in esame dispone che “restano ferme” le sospensioni già previste.
Per i predetti soggetti la sospensione opera per i termini che scadono nel periodo 2.3 – 30.4.2020 relativi a:
- versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73;
- versamenti / adempimenti connessi con i contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.
Gli stessi potevano beneficiare anche della sospensione del termine di versamento dell’IVA scaduta nel mese di marzo, ossia l’IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019.
I versamenti oggetto di sospensione (ritenute e contributi scadenti il 16.3 e 16.4 e IVA scaduta il 16.3) dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:
- in unica soluzione entro l’1.6.2020 (il 31.5.2020 cade di domenica);
ovvero
- in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo. La prima rata scade l’1.6.2020, la seconda il 30.6.2020 e così via.
Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche la sospensione opera fino al 31.5.2020.
Per tali ultimi soggetti:
- i versamenti relativi a ritenute e contributi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi in un’unica soluzione entro il 30.6.2020 ovvero in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, la prima delle quali in scadenza il 30.6.2020;
- l’IVA sospesa va versata entro l’1.6.2020.
N.B.! |
Merita evidenziare che, come precisato nella Relazione illustrativa al DL n. 23/2020 in esame, la specifica sospensione (versamenti di ritenute / contributi scadenti nel periodo 2.3 – 30.4.2020 e dell’IVA scaduta nel mese di marzo) prevista dal c.d. “Decreto Cura Italia” interessa i soggetti che “non rientrano nei parametri stabiliti per fruire della sospensione” disposta dal “nuovo” Decreto. Di conseguenza, qualora un soggetto rientrante nei predetti specifici settori riscontri una riduzione di fatturato / corrispettivi dei mesi di marzo / aprile 2020 almeno pari al 33% (50% se ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni) rispetto a quelli dei corrispondenti mesi del 2019, fruisce della nuova sospensione. A tal proposito va considerato che, in tal caso, la sospensione opera anche con riferimento all’IVA (in scadenza il 16.4 e il 18.5.2020). |
Acconti irpef / ires / irap 2020
Per il 2020, non è sanzionato l’insufficiente versamento dell’acconto IRPEF / IRES / IRAP qualora quanto versato risulti non inferiore all’80% della somma dovuta sulla base del mod. REDDITI / IRAP 2021. Ciò consente quindi di determinare i predetti acconti 2020 su base previsionale con una tolleranza del 20% rispetto all’imposta risultante dal mod. REDDITI / IRAP 2021.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti
Studio C.D.L. associati di Sartor Alberto e Trivellato Patrizia