18 Mar SOSPENSIONE/PROROGA PAGAMENTI MODELLI F24 – DECRETO LEGGE 18 DEL 17-03-2020
Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020, dispone la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi, sull’intero territorio dello Stato in termini ampi.
La sospensione dei versamenti risulta applicabile a tutti ma in termini leggermente differenziati.
Viene, infatti, disposta una “mini” proroga al 20 marzo 2020 generalizzata, rivolta a tutti coloro i quali erano tenuti ad effettuare versamenti, a qualunque titolo (ritenute, IVA, contributi, premi INAIL, ecc.), nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, in scadenza il 16 marzo 2020.
Limitatamente ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, la sospensione dei versamenti è estesa fino al 31 marzo 2020 (F24 in scadenza dal 08 Marzo 2020 al 31 marzo 2020) . I versamenti sospesi, in quest’ultimo caso, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
“MINI PROROGA” DEI VERSAMENTI GENERALIZZATA”
L’art. 60 del DL n. 18/2020 dispone la proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza lunedì scorso 16 marzo 2020.
Si tratta di una “mini” proroga generalizzata che interessa tutti coloro i quali erano tenuti ad effettuare versamenti, a qualunque titolo (ritenute, IVA, contributi, premi INAIL, ecc.), nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, il 16 marzo 2020.
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI RITENUTE, CONTRIBUTI E PREMI INAIL
Con specifico riferimento ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione
- che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato,
- con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019,
Sono sospesi i versamenti da autoliquidazione con scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a:
- ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati e trattenute di addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL;
- IVA.
A tale riguardo, per quanto concerne i datori di lavoro/sostituti d’imposta, si evidenzia che la sospensione, nei termini sopra indicati (31 marzo 2020), ha una portata limitata dal momento che il prossimo appuntamento per i versamenti di ritenute, contributi e premi INAIL è fissato al 16 aprile 2020, dunque, in data successiva al termine della sospensione.
N.B! I versamenti in scadenza dal 01 Aprile 2020 non sono soggetti alla proroga
Non sono soggetti alla proroga tutti versamenti diversi da quelli sopra elencati (esempio ritenute d’acconto lavoro autonomo, tassa annuale vidimazione libri sociali ecc.) e dovranno essere versai entro il 20 Marzo 2020
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI, RITENUTE, CONTRIBUTI E PREMI FINO IL 30 APRILE 2020
Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020, estende la sospensione dei termini di versamento di ritenute, Contributi e premi prevista dall’art. 8 del DL n. 9/2020 per il settore turistico-alberghiero ad ulteriori settori (sport, arte e cultura, trasporto, ristorazione, organizzazioni no profit).
Nello specifico, risultano sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020:
- i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, operate dai predetti soggetti in qualità di sostituti d’imposta;
- i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020
SOGGETTI INTERESSATI
Destinatari della sospensione dei termini dal 2 Marzo 2020 al 30 Aprile 2020 sono:
a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.
EFFETTUAZIONE VERSAMENTI SOSPESI
I versamenti sospesi sopra indicati sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi,
- in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
VERSAMENTI SOSPESI FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, ASSOCIAZIONI SPORTIVI, SOCIETA’ SPORTIVE:
Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020.
I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,
- in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi, gli adempimenti tributari
- diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute di addizionale regionale e comunale,
- con scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Gli adempimenti sospesi sopra indicati sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
Restano confermate le disposizioni dell’art. 1, DL n. 9/2020 inerenti:
- la proroga al 31 marzo 2020 del termine di invio delle CU all’Agenzia delle Entrate
- le nuove scadenze dell’assistenza fiscale