NOVITÀ FINANZIARIA 2018 IVA ed Interventi di riqualificazione energetica
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LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2018: ALIQUOTE IVA ED INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

22 Gen LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2018: ALIQUOTE IVA ED INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Legge-di-bilancio-2018-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È stata approvata definitivamente la “Legge di bilancio 2018”, c.d. Finanziaria 2018, contenente le seguenti interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2018.

STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA

È confermato che a seguito della modifica della Finanziaria 2015, l’aumento dell’aliquota IVA ridotta del 10% è “rivisto” prevedendo che la stessa passerà all11,50% dal 2019 e al 13% dal 2020. Anche l’aumento dell’aliquota IVA del 22% è rivisto prevedendo che la stessa passerà al 24,2% dal 2019, al 24,9% dal 2020 e al 25% dal 2021.

L’intervento legislativo “completa” quanto contenuto nell’ambito del c.d. “Decreto collegato alla Finanziaria 2018”, e pertanto nel 2018 “non ci saranno aumenti delle aliquote dell’IVA”.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 è confermata:

  • la proroga della detrazione per la “generalità” degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché fino al 31.12.2017).

Il differimento del termine al 31.12.2018 riguarda anche le spese sostenute per gli interventi riguardanti l’acquisto e la posa in opera di:

  • impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • schermature solari.

ancorché per tali interventi, come di seguito evidenziato, dal 2018 la detrazione è ridotta al 50%.

In sede di approvazione la detrazione del 65% è stata estesa alle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dall’1.1 al 31.12.2018, con un ammontare massimo di detrazione di € 100.000. Al fine di beneficiare della detrazione gli interventi devono condurre ad un risparmio di energia primaria (PES), come definito dal DM 4.8.2011, pari almeno al 20%.

Preme evidenziare che la “proroga” non riguarda gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali per i quali la detrazione in esame è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021 e, al ricorrere di determinate condizioni / risultati, nella maggior misura del 70% – 75%;

  • la riduzione al 50% della detrazione per le spese sostenute dall’1.1.2018 per gli interventi di:
  • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
  • acquisto e posa in opera di schermature solari;
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con l’importo massimo della detrazione pari a € 30.000;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n. 811/2013.
La detrazione in esame è esclusa se l’efficienza risulta inferiore alla citata classe A di prodotto.

Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, la detrazione in esame è riconosciuta nella misura del 65%, se l’efficienza risulta almeno pari alla citata classe A di prodotto e l’intervento prevede anche la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

La detrazione è altresì riconosciuta nella misura del 65% in caso di:

  • sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Modificando il comma 2-septies dell’art. 14 in esame è ora disposto che la detrazione, così come dallo stesso prevista, può essere fruita oltre che dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, anche:

  • dagli Enti aventi le stesse finalità sociali di detti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti europei in materia di in house providing costituiti ed operanti al 31.12.2013. Detti soggetti possono fruire della detrazione se gli interventi agevolati sono effettuati su immobili di proprietà, ovvero gestiti per conto del Comune, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci.
Con l’introduzione del nuovo comma 3-ter all’art. 14 in esame è altresì prevista l’emanazione di nuovi Decreti con i quali (ri)definire i requisiti tecnici / massimali di spesa per singola tipologia di intervento, nonché i controlli effettuabili da parte dell’ENEA.

 

Riqualificazione energetica con riduzione del rischio sismico

Con l’introduzione del nuovo comma 2-quater.1 al citato art. 14 è disposto che per le spese relative agli interventi sulle parti comuni condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente:

  • alla riduzione del rischio sismico;
  • alla riqualificazione energetica;

in alternativa alle rispettive detrazioni previste dal comma 2-quater e dal comma 1-quinquies dell’art. 16 è possibile fruire di una detrazione dell’80% – 85%, a seconda che la riduzione del rischio sismico sia pari ad 1 o 2 classi, su un ammontare massimo di spesa pari a € 136.000 moltiplicato per il numero delle unità di ciascun edificio, da ripartire in 10 quote annuali.

Cessione del credito

Come noto la Finanziaria 2016 ha introdotto la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili di riqualificazione energetica riguardanti parti comuni condominiali, a favore dei c.d. “soggetti incapienti” ai sensi degli artt. 11, comma 2 e 13, comma 1, lett. a) e 5, lett. a), TUIR.

Successivamente:

  • la Finanziaria 2017 oltre a “confermare” tale possibilità fino al 31.12.2017 ha introdotto la possibilità di cessione del credito anche da parte deisoggetti capienti”, con riferimento agli interventi di riqualificazione su parti comuni condominiali che, a decorrere dal 2017, consentono di fruire della detrazione nella maggior misura del 70% – 75%, ai sensi dell’art. 14, comma 2-quater, DL n. 63/2013;
  • con l’art. 4-bis, DL n. 50/2017, la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante da parte dei “soggetti incapienti” è stata riconosciuta:
  • fino al 31.12.2021;
  • anche con riferimento agli interventi di cui al comma 2-quater, ossia per i quali, a decorrere dal 2017, spetta la detrazione nella maggior misura del 70% – 75%;
  • oltre che a favore dei fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili, anche a favore di altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito”.

Ora, con i nn. 5) e 8) della lett. a) in esame il Legislatore dispone che la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante può essere effettuata sia dai soggetti capienti che dai soggetti incapientiper tutte le tipologie di intervento di riqualificazione energetica.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Studio C.D.L. associati di Sartor Albereto e Trivellato Patrizia