Incentivi reinserimento e integrazione lavorativa dei disabili
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INCENTIVI PER REINSERIMENTO E INTEGRAZIONE LAVORATIVA DEI DISABILI

12 Set INCENTIVI PER REINSERIMENTO E INTEGRAZIONE LAVORATIVA DEI DISABILI

tINCENTIVI-ASSUNZIONE-disabili-570x230Con l’adozione del “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro”, è stato posto in essere un primo significativo passo nell’iter di attuazione del disposto dell’articolo 1, comma 166, L. 190/2014, che ha attribuito all’Inail competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro e con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro. L’Inail, con il Regolamento e la relativa circolare attuativa, ha disciplinato, in fase di prima applicazione, i soli interventi mirati alla conservazione del posto di lavoro, necessari a dare sostegno alla continuità lavorativa degli infortunati e dei tecnopatici, successivamente al verificarsi di un evento lesivo o dell’aggravamento delle limitazioni funzionali preesistenti conseguenti a un
infortunio sul lavoro o a una tecnopatia. Il medesimo istituto, con circolare n. 30 del 25 luglio 2017, ha definito la possibilità per i datori di lavoro che offrono una nuova occupazione a persone con disabilità da lavoro causata da evento infortunistico o tecnopatico tutelato da Inail (esclusi studenti e casalinghe), di accedere alle misure di sostegno per:

1. interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, per
spese fino a 95.000 euro;
2. interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro, per spese fino a 40.000
euro;
3. interventi di formazione, per spese fino a 15.000 euro.

I datori di lavoro dovranno offrire, per fruire il sostegno dell’Istituto per la realizzazione degli accomodamenti ragionevoli funzionali allo svolgimento della mansione a cui sarà adibito la persona con disabilità, un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato. Qualora si offra un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato l’Istituto provvederà a una valutazione costi/benefici che tenga conto delle diverse tipologie di interventi da realizzare in funzione dell’inserimento in nuova occupazione, in relazione alla durata del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro che intende assumere una persona con disabilità da lavoro, oltre a manifestare, alla Sede Inail competente per domicilio del lavoratore, la sua disponibilità a collaborare attivamente con l’Istituto e con il lavoratore all’elaborazione del progetto di inserimento lavorativo, deve provvedere a comunicare, tramite apposito modello: la mansione specifica alla quale sarà adibito il lavoratore, la tipologia di contratto che intende attivare, la sua durata, la sede di lavoro e la relativa unità produttiva. Ciò al fine di garantire l’appropriatezza degli interventi da individuare nell’ambito del progetto stesso.

Inoltre, presupposto indispensabile per l’elaborazione del progetto, è che il disabile sia stato sottoposto a visita medica preventiva in fase preassuntiva da parte del medico competente o dei competenti uffici delle aziende sanitarie locali e che, in esito a detta visita, sia stato formulato, in relazione alla mansione specifica alla quale deve essere adibito il lavoratore, un giudizio di idoneità parziale permanente con prescrizioni o limitazioni, che deve essere acquisito dall’équipe, per il tramite
del lavoratore.

Sulla base delle suddette informazioni, l’équipe multidisciplinare di I livello competente per domicilio del lavoratore con le stesse modalità procede, tenuto conto delle considerazioni di natura sanitaria, personale e socio-ambientale, a individuare, nell’ambito del Progetto di reinserimento lavorativo personalizzato, gli interventi necessari e appropriati in relazione al caso concreto, ai fini dello svolgimento della mansione per la quale si intende stipulare il contratto di lavoro.

Conclusa la predisposizione del progetto personalizzato, si procede alle successive fasi di:
 elaborazione, da parte del datore di lavoro, del Piano esecutivo nel rispetto dei limiti di spesa previsti per ciascuna tipologia di intervento;
 verifica di coerenza del Piano esecutivo con il Progetto di reinserimento lavorativo, da parte dell’équipe multidisciplinare di I livello;
 verifica amministrativa della rispondenza del Progetto di reinserimento personalizzato e del Piano esecutivo alle disposizioni regolamentari, a cura della Direzione territoriale competente.

Il datore di lavoro, successivamente informato dalla Direzione Regionale competente dell’intervenuta approvazione del progetto e del Piano esecutivo, ai fini dell’adozione del provvedimento autorizzativo per la realizzazione degli interventi, sarà tenuto a inviare copia autenticata del contratto di lavoro stipulato tra le parti. Solo in seguito a tale adempimento il datore di lavoro sarà autorizzato a realizzare l’intero progetto e ad effettuare le necessarie spese per adeguamento o formazione che
saranno poi rimborsate, nei limiti, dall’Inail.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio C.D.L. associati di Sartor Alberto e Trivellato Patrizia