ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
consulente del lavoro padova, studiocdl, cdl associati, commercialista padova, unico padova
16719
post-template-default,single,single-post,postid-16719,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive
 

ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

08 Set ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

alternanza-scuola-lavoro-logoSi comunica che l’Inps, con circolare 10 luglio 2017, n. 109, ha fornito le prime istruzioni operative alle aziende per poter fruire delle agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio 2017 (articolo 1, commi 308-310, L. 232/2016) relativamente alle assunzioni di giovani in virtù del progetto di alternanza scuola-lavoro. Di seguito le principali indicazioni operative.

Datori di lavoro interessati

L’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori. L’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti della Pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001.

Tipologie di lavoratori interessati

Restano esclusi dal beneficio i contratti di lavoro domestico e i contratti di lavoro riguardanti gli operai del settore agricolo. Sono esclusi dall’agevolazione anche i lavoratori a chiamata, mentre consentono l’agevolazione i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. 142/2001 e a scopo di somministrazione.

Condizione oggettiva per la fruizione del beneficio

L’esonero contributivo in oggetto spetta ai datori di lavoro che assumono, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari, alternativamente, almeno al:

 30% delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, L. 107/2015;
 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III, D.Lgs. 226/2005;
 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II, D.P.C.M. 25 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 86/2008;
 30% del monte ore o, in mancanza del monte ore, 30% del numero dei crediti formativi previsti dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

Inoltre, l’esonero può trovare applicazione per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Misura del beneficio

La misura dell’incentivo è pari ai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. Il beneficio riguarda le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018. La sua durata è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione.

Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione

L’esonero contributivo triennale non è cumulabile con altre agevolazioni di tipo contributivo previste dalla normativa vigente.
L’esonero contributivo è, invece, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:

 l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili;
 l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio C.D.L. associati di Sartor Alberto e Trivellato Patrizia